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La figura del broker è stata introdotta nell’ordinamento italiano con la Legge del 28 novembre 1984 n. 792 attraverso la quale si istituiva e si definivano le regole di funzionamento dell’Albo dei Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione. Secondo la norma, assume la qualifica di broker colui che esercita professionalmente attività volta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere, con la sua collaborazione, alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando, eventualmente, alla loro gestione ed esecuzione.

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 “Codice delle Assicurazioni Private” e del Regolamento del 16 ottobre 2006 n. 5, è stato ridisegnato l’intero assetto dispositivo in materia assicurativa, recependo a pieno titolo le direttive comunitarie, nell’ottica del rispetto della tutela del consumatore e dei contraenti più deboli. In tale contesto è stato istituito il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I), suddiviso in cinque sezioni. La sezione B riunisce i “mediatori o broker”, qualificati come coloro che agiscono su incarico del Cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione.

L’attività professionale del broker trae pertanto origine dall’incarico conferitogli dal proprio Cliente e ha come fine la conclusione dei contratti, ovvero la collaborazione alla gestione o all’esecuzione, anche in caso di sinistri, dei medesimi contratti stipulati. Il modus operandi del broker differisce sostanzialmente da quello dell’agente, figura assai nota e oltremodo radicata nel sistema assicurativo nazionale: l’attività di quest’ultimo è volta esclusivamente a promuovere affari per conto di una o più imprese di assicurazione con le quali ha sottoscritto un contratto di agenzia.